RENTRI – Via alla digitalizzazione della gestione dei rifiuti: normativa, attori coinvolti e linee Guida AgID per la conservazione digitale a norma

Evoluzione digitale

Con l’arrivo del R.E.N.T.R.I. la gestione dei rifiuti entra ufficialmente nell’era digitale. Siamo pronti a dire addio progressivamente alla burocrazia cartacea e dare il benvenuto ad una tracciabilità più semplice, veloce e trasparente.

Cos’è il R.E.N.T.R.I.?

R.E.N.T.R.I. sta per Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. È il nuovo sistema informativo istituito dal MASE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, attraverso la progressiva sostituzione dei tradizionali strumenti cartacei, come i registri di carico e scarico e i formulari, ha lo scopo di digitalizzare e integrare la gestione dei dati attraverso una piattaforma dedicata,tracciando digitalmente la gestione dei rifiuti in modo trasparente ed efficiente.

L’obiettivo è quello di tenere traccia dei rifiuti prodotti e gestiti nel nostro Paese, configurandosi come un vero e proprio strumento di monitoraggio dei dati ambientali, rendendoli disponibili per le attività di vigilanza e controllo.

Il R.E.N.T.R.I. quindi si configura come un portale dedicato che consente ai soggetti obbligati dalla norma la propria iscrizione, la predisposizione e la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale, insieme al Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Tali documenti devono riportare informazioni su quali e quanti rifiuti sono stati prodotti e gestiti dall’azienda. Il sistema acquisisce quindi un ruolo fondamentale nella tracciabilità e nella possibilità per l’organizzazione di dimostrare la propria compliance normativa e il proprio approccio responsabile e consapevole nella gestione dei rifiuti.

Chi è obbligato a iscriversi al R.E.N.T.R.I.?

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’art.189, comma 3, del D. Lgs 3 aprile 2006, n 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (i comuni o loro consorzi e le comunità montane)

Non sono obbligati a iscriversi gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.

Chi è obbligato a tenere e compilare il registro elettronico di carico e scarico dei rifiuti?

  • I soggetti coinvolti nelle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Commercianti e intermediari;
  • Coloro che producono rifiuti pericolosi nonché i produttori di rifiuti non pericolosi rientranti nelle categorie produttive artigianali e industriali;
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e il riciclaggio.

Sono invece esonerati dall’obbligo di tenuta e compilazione:

  • Gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo inferiore a 8.000 euro,
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
  • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti con meno di 10 dipendenti e solo per i rifiuti non pericolosi,
  • I soggetti con una produzione annua di rifiuti non pericolosi inferiore a 20 tonnellate e di rifiuti pericolosi inferiore a 4 tonnellate; questi soggetti, invece del registro, possono rivolgersi alle loro organizzazioni di categoria o a società di servizi che si occupano di annotare mensilmente i rifiuti prodotti, in modo che sia possibile esibire la documentazione in caso di controlli

Timeline Iscrizione R.E.N.T.R.I.

L’iscrizione viene scaglionata in base alla tipologia di impresa e numero di dipendenti.

  • Dal 15 dicembre 2024 al 14 aprile 2025*: per gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e hanno più di 50 dipendenti*
    • *NB: la legge 21 febbraio 2025, n.15 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N.45 del 24/02/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe, rinvia al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione al R.E.N.T.R.I.
  • Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: per enti e imprese che hanno tra 11 e 50 dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: per gli enti e imprese con 10 o meno dipendenti, se producono solo rifiuti speciali pericolosi.
  • Stessa scadenza per i produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Quali sono gli obiettivi di questo cambiamento?

L’introduzione di questo sistema si inserisce nel più ampio quadro normativo che punta alla dematerializzazione e digitalizzazione della gestione dei rifiuti, migliorando la trasparenza e semplificando le operazioni per le aziende del settore.

  1. Supportare le politiche ambientali: flussi costanti di dati per la pianificazione regionale e nazionale.
  2. Contrastare la gestione illecita dei rifiuti: strumenti più efficaci per la prevenzione e il controllo.
  3. Ridurre i tempi di rendicontazione: monitoraggio più rapido degli obiettivi di recupero e riciclo.
  4. Favorire la digitalizzazione: soluzioni digitali per la gestione amministrativa dei rifiuti.

Cosa cambia rispetto alla gestione cartacea?

Registri digitali di carico e scarico

Il registro di carico e scarico è il documento che monitora tutte le movimentazioni dei rifiuti, dalla loro produzione alla loro gestione finale. Tradizionalmente, questo registro veniva mantenuto in formato cartaceo e spesso risultava difficile da gestire, con il rischio di errori o mancanza di trasparenza.

Cosa cambia adesso con la versione digitale?

  • Registrazione immediata di ogni movimento di rifiuti in tempo reale, assicurando trasparenza e costante controllo
  • Accesso centralizzato dei dati relativi ai rifiuti, raccolti in un’unica piattaforma
  • Interoperabilità delle operazioni che consente ai registri di integrarsi senza difficoltà con gli altri sistemi gestionali utilizzati dalle aziende. 

Gli operatori possono mantenere il registro tramite i propri gestionali, in collegamento con la piattaforma R.E.N.T.R.I., oppure utilizzando i servizi online disponibili sulla piattaforma.

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Prima dell’introduzione del RENTRI, la tracciabilità dei rifiuti era gestita esclusivamente attraverso il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Questo documento accompagnava il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione fino alla destinazione finale, sia essa smaltimento o recupero, garantendo così il monitoraggio di ogni movimento.

Il FIR era disponibile solo in formato cartaceo, e ogni operazione di movimentazione veniva registrata manualmente nel registro di carico e scarico. Inoltre, per rispettare le normative, i documenti dovevano essere archiviati esclusivamente in formato cartaceo.

Il 13 febbraio 2025 è entrato in vigore il Nuovo Modello del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che diventerà obbligatorio per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per determinate categorie di rifiuti non pericolosi.

Anche se il nuovo formulario potrà ancora essere utilizzato in formato cartaceo, sarà comunque necessaria la vidimazione digitale, seguendo le stesse modalità previste dal sistema Vi.Vi.Fir (Vidimazione Virtuale dei Formulari). (controllo)

Questo cambierà dal 13 febbraio 2026, quando tutti gli iscritti al RENTRI saranno obbligati a gestire il nuovo modello FIR esclusivamente in formato Digitale.

Conservazione digitale dei documenti informatici – R.E.N.T.R.I.

Con l’introduzione del R.E.N.TR.I., tutti i documenti necessari per la tracciabilità dei rifiuti dovranno essere progressivamente generati in formato digitale rientrando così a pieno titolo nella categoria dei documenti informatici e quindi assoggettati alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione del documento informatico . Ciò implica quindi l’obbligo della loro conservazione digitale a norma che assicura le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità nel tempo

Il portale R.E.N.T.R.I. non fornisce tra i propri servizi quello di conservazione digitale a norma.

Trasmissione dei dati e conservazione digitale: procedure e processi differenti

Riassumendo, la trasmissione al R.E.N.T.R.I. riguarda l’invio obbligatorio dei dati sulla gestione dei rifiuti al Registro Elettronico Nazionale, passaggio che come abbiamo detto ha l’obiettivo di garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei rifiuti a livello centrale.

La conservazione digitale a norma, invece, ha lo scopo di mantenere nel tempo la validità legale e l’integrità dei documenti informatici, come e i registri cronologici di carico e scarico, il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) quando diventerà in modalità digitale .

I servizi Credemtel coinvolti nel processo sono: