NIS 2: adeguamento al decreto, tutto quello che c’è da sapere

Cybersecurity

Entrata in vigore da pochi giorni la Direttiva (UE) 2022/2555 nota come “Direttiva NIS 2” fa già sentire i suoi effetti, segnando un decisivo cambio di rotta sul fronte della cybersicurezza per le organizzazioni europee e rappresentando una risposta concreta del legislatore alla crescente ondata di minacce informatiche sempre più sofisticate e dagli effetti dirompenti.

A chi si applica

Il decreto di recepimento dello scorso ottobre ha finalmente chiarito il perimetro dei soggetti interessati, definendo tempi e modi del percorso di conformità che le organizzazioni sono chiamate ad intraprendere.

Mandando in pensione la precedente versione, la Direttiva NIS2 – pur ereditandone la ratio e ponendosi in continuità con la sua antenata – apporta importanti novità estendendo notevolmente l’ambito di applicazione, come chiariscono gli articoli 6 e 7 del decreto di recepimento. Il testo infatti, confermando, le disposizioni per i settori interessati dalla precedente NIS1, amplia il suo perimetro, includendo anche le organizzazioni operanti in ambito digitale, sanitario e della produzione, trasformazione e distribuzione di cibo, incluse le imprese della distribuzione.

Nella categoria “altri settori critici” la Direttiva NIS2 introduce infatti, per citare alcuni dei destinatari, servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di computer e prodotti di elettronica, di autoveicoli e fornitori di servizi digitali. Attraverso il criterio della dimensione – sebbene non sia l’unico principio adottato – la normativa individua quali siano i soggetti appartenenti alla categoria “essenziali” e quali quelli della categoria “importanti”.

La timeline della NIS2

A differenza della NIS1, in cui era l’autorità a dover verificare quali soggetti rientrassero nel perimetro della normativa, con la NIS2 sono invece le organizzazioni pubbliche e private a doversi accertare di far parte o meno dei destinatari delle disposizioni e – nel caso dei soggetti previsti dall’art. 42 comma 1 – a registrarsi autonomamente – entro il 28 febbraio 2025 – sulla piattaforma messa a disposizione da ACN.

Vediamo le ulteriori deadline previste citando espressamente il testo normativo:

  • Entro il 1 gennaio 2026 i soggetti destinatari della NIS2 devono adeguarsi all’articolo 25 relativo alla notifica degli incidenti e all’art. 30 aggiornando pertanto annualmente le informazioni previste dalla piattaforma ACN con il dettaglio delle attività e dei servizi.
  • Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore:i soggetti di cui all’articolo 3, si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  • Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore: l’Autorità nazionale competente NIS, redige l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.
  • Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore: tramite la piattaforma digitale, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione forniscono o aggiornano almeno le informazioni quali ad esempio lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto o l’elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano  nell’ambito di  applicazione  del  presente decreto.
  • Dal 1 maggio al  30 giugno  di  ogni  anno  a  partire  dalla   ricezione   della   prima comunicazione, i  soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano e  aggiornano,  tramite la piattaforma digitale un  elenco delle proprie attività e dei propri servizi,  comprensivo  di  tutti gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e  della  relativa attribuzione di una categoria di rilevanza.

Sanzioni e non solo

La nuova normativa delinea un quadro sanzionatorio di notevole impatto con multe tra i 7 e 10 milioni di euro (1,4% -2% del fatturato annuo) per le strutture inadempienti. Ma non è tutto. Le responsabilità, in caso di non conformità, possono avere conseguenze anche per le funzioni di amministratori delegati o rappresentanti legali che potrebbero anche essere sospesi temporaneamente dalle loro funzioni in caso di mancata adozione o violazione delle prescrizioni NIS2.

Quali sono gli step che devono affrontare le aziende?

  • Valutare la propria posizione rispetto alla NIS2: il primo step consiste nel verificare se il settore di riferimento della propria organizzazione faccia parte del perimetro dei soggetti destinatari individuati negli allegati normativa o ritenuti critici secondo la direttiva 2022/2557.

Tale valutazione deve necessariamente tener conto del fatto che la Direttiva NIS 2 non si focalizza unicamente sui settori ritenuti ad alta criticità o critici, ma, secondo una prospettiva estremamente lungimirante, anche sulla filiera dei fornitori la cui vulnerabilità potrebbe mettere a rischio le organizzazioni alle quali prestano servizi.

  • Accertata la propria posizione, è necessario analizzare il livello di sicurezza informatica e compliance sia sul piano tecnico che organizzativo. La logica dell’Accountability propria della NIS2 non stabilisce misure e standard comuni a tutte le organizzazioni, ma prevede che tali misure siano adeguate al contesto e appropriate. La norma incoraggia un approccio risk-based ossia basato sul concetto di “multirischio”: logico, fisico e tecnologico.

Gap Analysis e Vulnerability Assessment rappresentano un’attività essenziale per raggiungere in tempi adeguati la consapevolezza sul percorso da affrontare, anche inconsiderazione della comunicazione dei punti di contatto da compiere entro il 28 febbraio.

  • L’analisi del livello raggiunto consente infatti di stabilire e programmare un percorso di conformità efficace che coinvolga tutte le azioni necessarie da intraprendere tra cui le risorse da prevedere – sia in termini di budget che di personale – l’evoluzione dei sistemi informativi sul piano tecnico e degli investimenti, la regolarizzazione della supply chain compresa la revisione dei contratti in essere o la valutazione dei nuovi accordi e la progettazione di piani formativi adeguati per le risorse interessate.

Avv. Valentina Frediani

Founder & CEO Colin & Partners

I servizi Credemtel coinvolti nel processo sono: