Entrata in vigore da pochi giorni la Direttiva (UE) 2022/2555 nota come “Direttiva NIS 2” fa già sentire i suoi effetti, segnando un decisivo cambio di rotta sul fronte della cybersicurezza per le organizzazioni europee e rappresentando una risposta concreta del legislatore alla crescente ondata di minacce informatiche sempre più sofisticate e dagli effetti dirompenti.
NIS 2: adeguamento al decreto, tutto quello che c’è da sapere
Cybersecurity
A chi si applica
Il decreto di recepimento dello scorso ottobre ha finalmente chiarito il perimetro dei soggetti interessati, definendo tempi e modi del percorso di conformità che le organizzazioni sono chiamate ad intraprendere.
Mandando in pensione la precedente versione, la Direttiva NIS2 – pur ereditandone la ratio e ponendosi in continuità con la sua antenata – apporta importanti novità estendendo notevolmente l’ambito di applicazione, come chiariscono gli articoli 6 e 7 del decreto di recepimento. Il testo infatti, confermando, le disposizioni per i settori interessati dalla precedente NIS1, amplia il suo perimetro, includendo anche le organizzazioni operanti in ambito digitale, sanitario e della produzione, trasformazione e distribuzione di cibo, incluse le imprese della distribuzione.
Nella categoria “altri settori critici” la Direttiva NIS2 introduce infatti, per citare alcuni dei destinatari, servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di computer e prodotti di elettronica, di autoveicoli e fornitori di servizi digitali. Attraverso il criterio della dimensione – sebbene non sia l’unico principio adottato – la normativa individua quali siano i soggetti appartenenti alla categoria “essenziali” e quali quelli della categoria “importanti”.
La timeline della NIS2
A differenza della NIS1, in cui era l’autorità a dover verificare quali soggetti rientrassero nel perimetro della normativa, con la NIS2 sono invece le organizzazioni pubbliche e private a doversi accertare di far parte o meno dei destinatari delle disposizioni e – nel caso dei soggetti previsti dall’art. 42 comma 1 – a registrarsi autonomamente – entro il 28 febbraio 2025 – sulla piattaforma messa a disposizione da ACN.
Vediamo le ulteriori deadline previste citando espressamente il testo normativo:
Sanzioni e non solo
La nuova normativa delinea un quadro sanzionatorio di notevole impatto con multe tra i 7 e 10 milioni di euro (1,4% -2% del fatturato annuo) per le strutture inadempienti. Ma non è tutto. Le responsabilità, in caso di non conformità, possono avere conseguenze anche per le funzioni di amministratori delegati o rappresentanti legali che potrebbero anche essere sospesi temporaneamente dalle loro funzioni in caso di mancata adozione o violazione delle prescrizioni NIS2.
Quali sono gli step che devono affrontare le aziende?
Tale valutazione deve necessariamente tener conto del fatto che la Direttiva NIS 2 non si focalizza unicamente sui settori ritenuti ad alta criticità o critici, ma, secondo una prospettiva estremamente lungimirante, anche sulla filiera dei fornitori la cui vulnerabilità potrebbe mettere a rischio le organizzazioni alle quali prestano servizi.
Gap Analysis e Vulnerability Assessment rappresentano un’attività essenziale per raggiungere in tempi adeguati la consapevolezza sul percorso da affrontare, anche inconsiderazione della comunicazione dei punti di contatto da compiere entro il 28 febbraio.
Avv. Valentina Frediani
Founder & CEO Colin & Partners